Il principio della vicinanza della prova
Il Consiglio di Stato (in una controversia in materia di pubblico impiego) ha affermato che a differenza dell’art. 2697 c.c., dall’art. 64, co. 1 c.p.a. si ricava una correlazione tra onere della prova e disponibilità della prova stessa. L’onere della prova sussiste nei limiti della disponibilità e non oltre. Il criterio di riparto dell’onere probatorio è individuato secondo un criterio flessibile ispirato al principio di vicinanza della prova, di modo che, qualora il privato ricorrente non sia nella disponibilità della prova, venga sollevato dal relativo onere, che verrà addossato sulla P.A., la quale dovrà depositare gli atti che siano nella sua disponibilità (art. 64, co. 3 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!