Il programma triennale dei lavori pubblici non è immediatamente impugnabile
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere su ricorso straordinario, ha affermato che il programma triennale dei lavori pubblici è uno strumento avente una precipua connotazione finanziaria e natura programmatica e, per il suo contenuto e le sue finalità, è normalmente inidoneo a incidere direttamente sulla posizione giuridica soggettiva dei singoli, a meno che non contenga specifiche previsioni immediatamente lesive. È pertanto inammissibile la domanda di annullamento proposta nei confronti del programma triennale del Comune, per carenza di lesività del medesimo.
La natura programmatica del programma triennale dei lavori pubblici non muta in riferimento alle specifiche procedure di project financing e, nelle fasi successive, qualora intervenga una dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dal promotore, non sussiste per la P.A. alcun obbligo di dar corso alla procedura di gara per l’affidamento della concessione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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