Il ricorso collettivo al G.A.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che i presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo (in primo grado) sono: a) la mancanza del conflitto di interesse tra i ricorrenti; b) l’identità di situazioni sostanziali e processuali, dovendo cioè le domande giudiziali essere identiche nell’oggetto e gli atti impugnati contraddistinti dal medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi.
Per parte sua, il Giudice d’appello è tenuto a valutare, anzitutto, l’ammissibilità dell’appello in relazione alle peculiari regole disciplinanti (oltre i presupposti processuali, anche) le condizioni dell’impugnazione, ossia la legittimazione di cui all’art. 102 c.p.a. e l’interesse ad impugnare in ragione del principio della soccombenza, per poi, eventualmente, valutare financo la sussistenza delle condizioni dell’azione (possibilità giuridica, legittimazione ed interesse a ricorrere), onde sindacare l’ammissibilità del ricorso di primo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
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