Il rito per l’accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. … non vale per tutte le fattispecie di accesso?
Il TAR Palermo ha affermato che in presenza di un’istanza di accesso agli atti con contenuto ancipite, cioè sia come accesso documentale ai sensi della l. 241/1990, sia come accesso civico ai sensi del d.lgs. 33/2013, la P.A. è tenuta a pronunciarsi espressamente su entrambe le componenti.
A fronte del silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato, l’interessato non può esperire l’azione di cui all’art. 116 c.p.a., prevista per contestare il diniego (anche tacito) di accesso, ma deve agire ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. al fine di fare accertare l’illegittimità del silenzio ed ottenere la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso.
A differenza del rito ex art. 116 c.p.a. nel quale il giudice si pronuncia con un giudizio esteso anche al rapporto sull’eventuale fondatezza della pretesa ostensiva, in caso di ricorso avverso il silenzio-diniego il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza se non in caso di attività vincolata o quando non siano necessari adempimenti istruttori; tali condizioni non sussistono nel caso di accesso civico generalizzato in quanto l’ostensione passa attraverso l’esercizio di un potere discrezionale in ordine alla sussistenza di eventuali limiti, ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013.
L’art. 5, co. 7 d.lgs. 33/2013 prevede il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. solo a fronte di una decisione espressa della competente P.A.
Sussistendone i presupposti formali e sostanziali, il giudice deve procedere alla conversione del rito ai sensi dell’art. 32, co. 2 c.p.a., riqualificando la domanda spiegata ai sensi dell’art. 116 c.p.a. come azione avverso il silenzio-inadempimento su un’istanza di accesso civico.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!