Impossibilità sopravvenuta della prestazione
Il TAR Veneto ricorda che l’impossibilità sopravvenuta di una prestazione per causa non imputabile è possibile solo se l’impossibilità è oggettiva ed assoluta (principio applicabile anche in materia di convenzioni urbanistiche): il che non si verifica nel caso di obbligazioni di natura pecuniaria, considerato che genus numquam perit.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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