Impugnabilità della sentenza di secondo grado per violazione del giudicato esterno
La Corte di cassazione civile ha affermato che, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione.
Post di Alberto Antico - avvocato
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