Interessi collettivi e condizioni dell’azione
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere su ricorso straordinario, ha affermato che, affinché possa esser riconosciuta come sussistente la legittimazione processuale attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi, è necessario che l’interesse azionato sia: a) omogeneo, in quanto riferibile indistintamente al gruppo di soggetti di cui l’associazione è ente rappresentativo; b) comune ai singoli componenti del gruppo, senza che possa in tal guisa configurarsi qualsivoglia forma, anche solo potenziale, di conflitto tra gli stessi; c) diverso rispetto a quello di cui è portatore il singolo appartenente alla categoria rappresentata.
L’interesse ad agire costituisce un quid pluris rispetto alla legittimazione in quanto esso postula: i) la personalità, nel senso che l’utilitas ritraibile dall’impugnativa deve essere direttamente riconducibile alla sfera giuridica del ricorrente e non di terzi; ii) l’attualità del vulnus, dipendente dalla piena efficacia e dall’idoneità lesiva dell'atto impugnato; iii) la concretezza della lesione sofferta, cioè la sussistenza di un pregiudizio non meramente ipotetico o futuribile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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