L’audizione personale della parte innanzi al Giudice amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’audizione personale della parte non è contemplata tra i mezzi di prova previsti dall’art. 63 c.p.a., ma può assumere la forma della richiesta d’informazioni, ai sensi dell’art. 64, co. 3 c.p.a. ovvero dell’interrogatorio libero di cui all’art. 117 c.p.c. per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. In entrambi i casi, tuttavia, la scelta di disporre il mezzo istruttorio è subordinata a una valutazione del giudice di utilità rispetto alla decisione sul merito.
Nel processo dinanzi al Consiglio di Stato è prevista la difesa tecnica obbligatoria, da prestarsi con il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, pertanto non può essere accolta la richiesta di audizione della parte a fini difensivi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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