Inutile l’annullamento di un atto, se vi è carenza d’interesse della ricorrente
Il TAR Veneto dichiara inammissibile il gravame, per carenza d’interesse della ricorrente, in quanto la stessa contesta un intervento che è stato realizzato in primis sfruttando una possibilità di ampliamento riconosciuta, tramite variante urbanistica ex art. 126, L.R. Veneto 61/1985; in secundis con l’approvazione di una puntuale scheda tecnica, in favore di uno specifico stabilimento industriale, in terziis la ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto sfruttare la volumetria utilizzata ai fini dell’ampliamento ittico per effettuare interventi di diversa natura sui terreni nella relativa titolarità. Ne deriva, pertanto, che un’eventuale annullamento non procurerebbe alcuna utilità alla società ricorrente.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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