La Cassazione conferma la validità dell’indirizzo INI-PEC per le notificazioni telematiche
La Cassazione conferma la validità dell’indirizzo INI-PEC per effettuare le notificazioni in via telematica.
La Corte di Cassazione civile, ha corretto un cd. errore di diritto non essenziale contenuto nella precedente ordinanza del n. 24160/2019, commentata in senso critico nel nostro post del 31 ottobre 2019.
La Corte, che aveva affermato che: “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”, giunge ora ad affermare la validità del Registro INI-PEC per le notifiche telematiche.
Nell’ordinanza di correzione, inoltre, la Corte di Cassazione preannuncia che anche per la sentenza 3709/2019, che per prima aveva affermato l'inadeguatezza di INI-PEC, è in corso il procedimento di correzione.
Riassumendo, ad oggi, sembrerebbe salvo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 23620/2018, in merito alla validità delle notifiche effettuate all'indirizzo di posta certificata tratto da INI-PEC e da REGINDE, in quanto pubblici elenchi ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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