La revocazione per contrarietà alla CEDU è applicabile anche al processo amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che è applicabile al processo amministrativo la revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) prevista dall’art. 391-quater c.p.c. (introdotto dalla cd. riforma Cartabia), per l’evidente analogia esistente fra le sentenze del G.A. e quelle del giudice civile.
Invece, la norma citata non può essere estesa alla differente ipotesi di contrasto con le sentenze della Corte di giustizia UE, perché le tecniche di tutela delle situazioni soggettive euro-unitarie sono sensibilmente diverse, e decisamente più significative, rispetto a quelle dettate dall’ordinamento CEDU a protezione dei principi euro-convenzionali in materia di stato delle persone (cfr. il rinvio pregiudiziale, il potere di disapplicazione delle leggi difformi dal diritto UE, il potere di correzione del giudicato in capo al giudice dell’ottemperanza), di tal che il rimedio di cui si discute apparirebbe ultroneo laddove venisse esteso – oltre il dato testuale – anche alle prime.
Post di Alberto Antico – avvocato
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