La riforma della condanna alle spese in grado d’appello
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che in sede di appello la sindacabilità della statuizione del giudice di primo grado sulle spese del giudizio è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale atteso che ciò è espressione della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, salvo i casi di manifesta abnormità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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