L’istanza di annullamento in autotutela

08 Apr 2025
8 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la domanda diretta a sollecitare l’autotutela della P.A. non sospende il termine per ricorrere, in quanto tale evenienza non è prevista dal legislatore.

In presenza di una simile istanza, non è configurabile alcun obbligo di provvedere in capo alla P.A., la quale è titolare di un potere di merito, che si esercita previa valutazione di ragioni di pubblico interesse insindacabili da parte del giudice.

L’esito del procedimento di riesame dipende da una verifica circa la sussistenza di molteplici elementi in fatto ed in diritto, alcuni dei quali assurgono a presupposti rigidi e vincolanti (l’illegittimità sostanziale dell’atto da riesaminare; il rispetto del termine massimo di 12 mesi dal momento dell’adozione) ed altri a condizioni flessibili e discrezionali (la sussistenza di preminenti ragioni di interesse pubblico; la valutazione comparata e bilanciata degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; il rispetto di un termine ragionevole, laddove non operi il vincolo dei 12 mesi).

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Domanda: La presentazione di una SCIA in sanatoria (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), in cui si dichiara falsamente la conformità dei requisiti igienico-sanitari — ad esempio, finestre non adeguate o mancanti in un locale destinato a ufficio — può configurare un falso dichiarativo rilevante e, in certi casi, giustificare l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC