Circolare MIBACT sull’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001

08 Apr 2025
8 Aprile 2025

Pubblichiamo la Circolare esplicativa del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT) sul coordinamento tra l'art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 e gli artt. 167 e 183, c. 6 del d.lgs. n. 42/2004. 

Il Ministero conferma che la procedura paesaggistica prevista dall'art. 36 bis, c. 4 introduce, per la parziali difformità, una procedura derogatoria e speciale rispetto a quella delineata dall'art. 167. 

Anche se la nota nulla dice in merito alle variazione essenziali, è logico dedurre che il principio enunciato abbia valenza generale. 

Si ringrazia l'arch. Fiorenza Dal Zotto, funzionario comunale, per la segnalazione.

circolare esplicativa art. 36 bis TUE

15 replies
  1. Linda Munari says:

    “Anche se la nota nulla dice in merito alle variazione essenziali, è logico dedurre che il principio enunciato abbia valenza generale”.
    Segnalo invece che una Soprintendenza veneta sta inviando delle note in cui interrompe i termini per l’espressione del proprio parere di merito, con la motivazione che la richiesta di compatibilità paesagistica (cito) “è pervenuta priva della necessaria dichiarazione da parte del Comune atta a verificare l’applicabilità della diversa fattispecie del c. 4 dell’art. 36-bis”.
    Quindi, se si trattasse di una variazione essenziale, cosa succederebbe?

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    • Anonimo says:

      -NON VEDO ALTRA STRADA-
      E’ importante accertare se si tratta di una difformità parziale ai sensi dell’art. 32 del dpr 380/2001 e dell’art. 92 della LR n. 61/85. Nel caso in cui la parte eccedente superi i limiti consentiti, questa dovrà essere demolita. Con l’art. 36bis, non esiste altra soluzione se non si accetta una variazione essenziale. Tuttavia, ribadisco che nel mentre è facile stabilire la parziale difformità, è difficile stabilire con certezza una variazione essenziale, e rischiare di sconfinare nella totale difformità può complicare ulteriormente la situazione.

      Da porsi anche una ulteriore domanda: su che scorta fa la dichiarazione il Comune? ci sono professionisti che dichiarano, opere in difformità, senza indicare ne rispetto a che cosa(titolo), ne i parametri; deve fare l’istruttoria il Comune? io direi che deve farla in primis il tecnico; per cui arriva la pratica, prima di spedirla alla Soprintendenza, bisogna che ci sia la dichiarazione, che il comune controlla, e spedisce.

      Si ha idea di cosa sta venendo fuori? Se manca la dichiarazione del tecnico, si sospende tutto e si richiede. PUNTO

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    • Anonimo says:

      Può per cortesia spiegare cosa vuol dire: ….. diversa fattispecie del c. 4 dell’art. 36-bis”.

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    • Anonimo says:

      Qualcuno, per cortesia, potrebbe spiegarmi come si può lavorare in questo modo?

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  2. URBANISTICA CAMPOSAMPIERO says:

    “Anche se la nota nulla dice in merito alle variazione essenziali, è logico dedurre che il principio enunciato abbia valenza generale” – Parrebbe invece che alcune soprintendenze non considerino applicabile il 36-bis ai casi di variazione essenziale

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  3. Anonimo says:

    L’unica cosa utile di cui la nota doveva occuparsi, e non l’ha fatto, era chiarire questa cosa:

    QUESTA SOPRINTENDENZA COMUNICA
    che l’istituto della Conferenza dei Servizi, nel caso in esame, risulta una procedura irrituale e ritenuta da questo Ufficio inappropriata, in quanto l’istanza inoltrata è ricompresa in un procedimento amministrativo a carattere sanzionatorio ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, con possibili esiti di profilo penale ex art. 181 del succitato Codice.

    Si invita pertanto a provvedere mediante un nuovo inoltro secondo l’adeguata procedura di Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.

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  4. Anonimo says:

    Nel post è scritto: Anche se la nota nulla dice in merito alle variazione essenziali, è logico dedurre che il principio enunciato abbia valenza generale.

    Magari il Ministero ha avuto un pò di “pudore” a sostenere questa tesi esplicitamente, visto cosa implica avere esteso la sanatoria alle variazioni essenziali. Salta tutta la narrativa sulle piccole difformità(che già non lo sono, se si pensa che nel Lazio sono del 2% e nel Veneto del 20%), implicitamente confermato dal fatto che si dica alle Soprintendenze: “non occupatevi del casi marginali e residuali”; di fatto vuol dire, che ci sono casi molto più gravosi di cui dovete occuparvi. Ma dietro al richiamo alla Soprintendenza, per chi non l’ha capito, c’è molto di più: le stesse avevano adottato un sistema di silenzio-assenso come forma di “protesta”.

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  5. Anonimo says:

    Questa non è una circolare, è un atto politico nel vero senso del termine” ; la comunicazione in questione(non si tratta di circolare) non è una semplice direttiva amministrativa, ma ha una forte valenza politica, con implicazioni più ampie rispetto a una comunicazione burocratica

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  6. Anonimo says:

    COMMENTO:
    Si dice: Al di fuori, pertanto, dalle ipotesi tassativamente previste dal suddetto comma 1 dell’art. 36-bis del TUE, l’articolo 167 del Codice trova piena applicazione.

    Mi sembra che la precisazione sia ovvia: se il punto è solo ribadire che l’art. 167 esiste ancora, allora tutto chiaro. Altrimenti, la discussione dovrebbe riguardare l’esistenza dell’art. 36, che è l’unico istituto a cui si applica.

    Poi si dice : Restano fermi, in ogni caso i principi sanzionatori e di rimessa in pristino di cui all’art. 167 del Codice in caso di valutazione negativa da parte dell’autorità competente in materia paesaggistica.

    Come a dire: non si tratta di una sanatoria vera e propria, ma con restrizioni. Tuttavia, tutto è rimandato alla discrezione delle soprintendenze, con tempi ristretti per la valutazione. Questo rischia di essere un modo per ‘lavarsi le mani’ della questione.

    Infine, la parte finale mi sembra contenere una critica inaccettabile nei confronti delle soprintendenze che avevano emesso circolari applicando il principio del silenzio-assenso. Si afferma che ‘si richiama l’attenzione di questi istituti affinché adottino misure organizzative interne efficaci per limitare il ricorso al silenzio-assenso a casi marginali e residuali’. Questa frase appare problematica, poiché lascia intendere che le soprintendenze non abbiano una misura organizzativa adeguata. Se è un problema di risorse umane, va affrontato come tale, senza scaricare la responsabilità sulle istituzioni che, al contrario, stanno cercando di fare il loro lavoro

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  7. Anonimo says:

    Così c’è scritto:
    “Infine il comma 4 dell’art. 36-bis del TUE prevede che “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo
    paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione”. Con tale norma il legislatore ha
    previsto che, anche qualora le opere siano state svolte in un tempo antecedente all’apposizione del
    vincolo, sia necessario procedere alla domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ai
    sensi dell’art. 36-bis del TUE”.

    Sembra contraddire quanto stabilito dal Ministrero della Cultura Ufficio Legislativo 08/01/2024 -339-A.

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  8. Anonimo says:

    Buongiorno- leggendo il post :ANULLAMENTO D’UFFCIO IN CASO DI ERRONEE DICHIARAZIONE

    Si chiedeva se fosse possibile, analogamente a quanto espresso nel post, escludere la configurazione di una posizione di affidamento incolpevole sulla stabilità di un provvedimento ottenuto sulla base di dichiarazioni false, estendere tale principio anche alla dichiarazione rilasciata dal tecnico riguardo alla pratica in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis, in particolare per quanto concerne l’inquadramento dell’intervento.

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    • Anonimo says:

      Si spera che chi si affida a un provvedimento che si basa su dichiarazioni non veritiere non può considerarsi protetto dal principio di affidamento incolpevole, anche se l’istituto del silenzio-assenso sta godendo di un recente orientamento giurisprudenziale che assicura l’inverarsi dell’atto per effetto del solo decorso del tempo in assenza di contestazioni della P.A. anche a fronte di non conformità urbanistiche.

      Rispondi
      • Anonimo says:

        Recente sentenza del TAR Campania del 3 aprile 2025, n. 2776.

        Il silenzio-assenso si perfeziona per il solo decorso del termine in presenza di documentazione completa, anche se l’istanza non è conforme alla disciplina edilizia;

        Rispondi

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