Lo sforamento dei limiti dimensionali negli atti del processo amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 13-ter, co. 5, allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 813 l. 207/2024, è una norma di natura processuale che definisce i poteri del giudice per i casi in cui, senza autorizzazione, gli atti non abbiano rispettato i limiti dimensionali; essa trova pertanto applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025 non ancora definiti e quindi soggetti allo ius superveniens.
L’appellante, ancorché vittorioso, può essere condannato alla corresponsione della somma prevista dalla norma succitata, laddove, senza alcun motivo, in apertura del proprio ricorso, abbia pletoricamente riportato la ricostruzione del giudizio di primo grado - causa unica dello sforamento dei limiti dimensionali - e riportato nella memoria difensiva deduzioni del tutto infondate o pretestuose, senza alcuna plausibile giustificazione retrospettiva al menzionato sforamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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