Mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto
Il TAR Veneto ricorda che la mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto (nel caso di specie, la norma del P.I. successiva che ha previsto un limite alle possibilità di insediamento delle grandi strutture di vendita, solo in alcune sottozone) comporta l’improcedibilità del ricorso avverso la delibera che definisce le aree degradate ai sensi delle l. R.V. n. 50/2012. Questo anche se i due atti comunali hanno natura diversa (da un lato pianificatoria, dall’altro conclusione di un procedimento amministrativo a seguito di manifestazione di interesse, ai sensi del Regolamento n. 1/2013): e infatti, ritiene il Giudice, è innegabile che la disposizione urbanistica incida direttamente sull’interesse del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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