Memoria conclusionale e memoria di replica nel processo amministrativo
Il TAR Veneto ha affermato che, nel processo amministrativo, nulla esclude che una parte, che abbia ritenuto di aver chiaramente definito la propria posizione con la memoria depositata all’atto della costituzione (e che abbia, pertanto, ritenuto ultroneo il deposito di una memoria illustrativa), valuti tuttavia come necessaria una replica alle osservazioni mosse dalla controparte con la propria memoria illustrativa e/o ai nuovi documenti depositati.
Eventuali ulteriori puntualizzazioni ben possono essere svolte dalle parti in sede di udienza di discussione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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