Non esiste un diritto al rinvio d’udienza
Il TAR Veneto, a partire dall’art. 73, co. 1-bis c.p.a., ha affermato che il rinvio dell’udienza di merito può essere disposto solo per casi eccezionali, integrati solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!