Notifica del ricorso amministrativo per pubblici proclami
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’opposizione di terzo formulata - con intervento ad adiuvandum nel giudizio di appello, con richiesta di rimessione al primo giudice ex art. 105, co. 1 c.p.a. - dai controinteressati pretermessi per nullità della notifica del ricorso di primo grado, per essere stata disposta la notifica per pubblici proclami in assenza dei relativi presupposti, è astrattamente fondata, in quanto ai sensi dell’art. 41, co. 4 c.p.a. la notifica per pubblici proclami va disposta solo in considerazione dell’elevato numero dei destinatari e dell’oggettiva (e comprovata) difficoltà della loro identificazione. Peraltro, può prescindersi dalla rimessione al primo giudice, per difetto di interesse, laddove sia fondato l’appello principale proposto dai cointeressati.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!