Notifica del ricorso amministrativo per pubblici proclami

14 Feb 2026
14 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’opposizione di terzo formulata - con intervento ad adiuvandum nel giudizio di appello, con richiesta di rimessione al primo giudice ex art. 105, co. 1 c.p.a. - dai controinteressati pretermessi per nullità della notifica del ricorso di primo grado, per essere stata disposta la notifica per pubblici proclami in assenza dei relativi presupposti, è astrattamente fondata, in quanto ai sensi dell’art. 41, co. 4 c.p.a. la notifica per pubblici proclami va disposta solo in considerazione dell’elevato numero dei destinatari e dell’oggettiva (e comprovata) difficoltà della loro identificazione. Peraltro, può prescindersi dalla rimessione al primo giudice, per difetto di interesse, laddove sia fondato l’appello principale proposto dai cointeressati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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