Obbligo per il Comune di cedere alcune aree ai privati
Il TAR Basilicata ha dichiarato inammissibile l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. opposto dal Comune in ordine alla diffida del privato, volta a ottenere il trasferimento del diritto di proprietà (previa definizione delle presupposte procedure espropriative) di aree, come previsto in alcune convenzioni.
Il rito speciale in tema di silenzio serbato dalla P.A. non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo allo scopo di ottenere l’adempimento di un obbligo convenzionale, anche se riguardasse una materia appartenente alla giurisdizione esclusiva del G.A.
Quindi bisogna esperire una azione diversa (di adempimento).
Post di Alberto Antico – avvocato
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