Onere di impugnazione degli atti endoprocedimentali
Il TAR Veneto ha affermato che la regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento, è di carattere generale; la possibilità di un’impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale.
Nel caso di specie, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un preavviso di diniego di PdC, dal quale il ricorrente affermava che fosse derivato l’arresto del procedimento di rilascio del PdC e di autorizzazione ambientale ex art. 269 d.lgs. 152/2006, ma che in realtà non aveva natura provvedimentale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Se si poteva spiegare se vale la stessa regola in caso di conferenza di servizi, in cui il comune che da il contrario, è esso stesso chiamato in conferenza come endoprocedimento su materia di sua competenza in caso di SUAP (Suap in federazione di comuni)- e i motivi ostativi vengono fatti dallo stesso SUAP – in caso di impugnazione , basta impugnare il provvedimento del Suap o anche quello del comune???
Credo che, in linea generale, se il privato ottiene il provvedimento favorevole, non ha più interesse ad impugnare il singolo parere contrario; se invece la sua istanza viene rigettata, prudenzialmente è bene che impugni anche il singolo atto endoprocedimentale sfavorevole.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!