Pianificazione urbanistica: la generica aspettativa di previsioni più favorevoli non è tutelata
Il TAR Veneto ha affermato che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito: esse non sono condizionate dall’indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente PRG.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Non mi è chiaro un passaggio: il trasferimento dal PRG al PI delle aree soggette a PUA richiede preventivamente la stipula di un accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004, oppure tali aree possono confluire automaticamente nel PI? In assenza di questo passaggio, su quali presupposti giuridici sarebbero fondate le eventuali aspettative edificatorie?
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!