“Piena conoscenza” e accesso agli atti
Il TAR Veneto precisa che per “piena conoscenza” non si deve intendere la conoscenza piena ed integrale del provvedimento (in particolare se tale concetto viene utilizzato per tentare di eludere il termine decadenziale per l’impugnazione). Inoltre, aggiunge, l’accesso agli atti può fungere sì da (nuovo) dies a quo, ma solo se viene esercitato senza indugio o comunque senza che venga irragionevolmente differito nel tempo.
Nel caso di specie, lo si rileva, controparte aveva dapprima presentato denuncia in Procura contro i lavori edilizi, per poi (due anni dopo l’adozione del titolo) presentare istanza di accesso agli atti alla Procura medesima per ottenere il permesso di costruire.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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