Principi utili in materia di istanze di correzione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che di norma, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., l’istanza di correzione della sentenza deve essere proposta al Giudice che ha emesso il provvedimento.
Tuttavia, l’istanza di correzione può essere proposta contestualmente all’atto di appello, principale o incidentale, affinché sia conosciuta dal Giudice di secondo grado: se però l’appello stesso è tardivo, l’inammissibilità che ne deriva travolge anche l’istanza di correzione, che dovrà essere ripresentata nelle modalità ordinarie di cui all’art. 86 cit.
In conclusione, il Consiglio ha ricordato che l’istanza di correzione di un atto processuale di parte deve essere presentata alla Segreteria del Giudice ove è stato depositato l’atto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!