Principio di alternatività tra il ricorso al TAR e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il TAR Veneto ha affermato che il principio di alternatività ex art. 8, co. 2 d.P.R. 1199/1971 trova applicazione anche quando dopo l’impugnazione in sede straordinaria dell’atto presupposto venga gravato in sede giurisdizionale l’atto conseguente, al fine di dimostrarne l’illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell’atto presupposto, cosicché il giudizio già pendente avverso l’atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso separato ricorso in diversa sede.
Nel caso di specie il ricorrente, avendo promosso un ricorso straordinario avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, anziché proporre autonomo ricorso avanti al TAR per l’annullamento degli atti conseguenti (peraltro censurando nuovamente anche in questa sede l’atto già impugnato) avrebbe dovuto tempestivamente contestarli, mediante motivi aggiunti, nel giudizio proposto dinanzi al Capo dello Stato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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