Procedimento amministrativo e principi CEDU
Nel caso di specie, l’appellante sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 10-11 d.P.R. 461/2001, recante il regolamento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU (norme interposte ai sensi dell’art. 117, co. 1 Cost.), nella parte in cui devolvono la decisione sull’infermità ad una commissione medica asseritamente non del tutto imparziale e nella parte in cui non consentono al G.A. un sindacato sostitutivo sulla decisione.
È chiaro che questi profili potrebbero essere estesi a moltissimi procedimenti amministrativi.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha innanzi tutto ricordato che le censure di incostituzionalità avverso gli atti con valenza regolamentare (come il decreto in parola) non devono essere rimesse alla Corte costituzionale, bensì possono essere decise direttamente dal G.A.
A seguire, il Consiglio ha ritenuto infondata la tesi dell’appellante.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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