Processo amministrativo: il contraddittorio in udienza è un diritto e la legge non può negarlo

27 Apr 2020
27 Aprile 2020

L’art. 84, co. 5 d.l. 18/2020, per il periodo che va dal 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, stabilisce che, “in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati”, aggiungendo che “le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”.

Ad una prima lettura, si potrebbe dedurre che tale norma comporti il passaggio in decisione delle cause esclusivamente sulla base degli atti, con l’unica eccezione della rimessione in termini per il deposito di memorie e repliche.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha affermato che in questo modo si introdurrebbe inopinatamente un processo amministrativo cartolare “coatto”, ovvero un processo in cui alle parti è impedito di richiedere l’udienza per la discussione orale in contraddittorio.

Una simile interpretazione sarebbe costituzionalmente e convenzionalmente illegittima, poiché: l’art. 111 Cost. impone che le parti abbiano la possibilità concreta di esporre puntualmente (e, ove lo ritengano, anche oralmente) le loro ragioni, rispondendo e contestando le quelle degli altri; l’art. 24 Cost. contiene anche la garanzia procedurale dell’interlocuzione diretta con il giudice; infine, l’art. 6, par. 1 CEDU osta al divieto assoluto di contraddittorio orale in ragione del diritto del ricorrente a poter provocare la revisione in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione resa dall’autorità amministrativa, nonché in ragione del principio della pubblicità dell’udienza.

All’esito, il Consiglio ha sancito il diritto di ciascuna parte a chiedere un rinvio dell’udienza a data successiva al 30 giugno 2020 allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, chiarendo condizioni e modalità di detto rinvio.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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