Quando il processo telematico complica la vita agli avvocati
Il TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, con la sent. 6 aprile 2018, n. 939, ha dichiarato irricevibile una memoria di costituzione in giudizio per tardività, dovuta al fatto che un primo deposito telematico dell’atto non era andato a buon fine: il Sistema Informatico, infatti, non aveva accettato il deposito compiuto mediante un modulo non aggiornato.
Il TAR ha ritenuto l’errore non imputabile al Tribunale né ad una causa di forza maggiore, bensì a una negligenza inescusabile del difensore.
In merito, si segnala la nota a sentenza dell’avv. prof. Francesco Volpe, di prossima pubblicazione sul Foro amministrativo, nella quale si evidenzia come le procedure automatizzate informatiche, non compiutamente disciplinate dalle legge per la loro tecnicità, possono tuttavia portare ad un “rigetto in rito di fatto”, a causa del rifiuto di un deposito telematico da parte del SIGA.
La nota si interroga sul rimedio giurisdizionale esperibile contro una simile evenienza, auspicando un intervento del legislatore.
A parere del sottoscritto, una applicazione rigida e formalistica della normativa sul processo telematico, tenendo conto della complessità tecnica dei sistemi informatici, rischia di trasformarsi in una lesione del diritto di difesa, garantito come diritto inviolabile dall'articolo 24 della Costituzione.
sentenza TAR Milano 939 del 2018
Post di Alberto Antico - dottore in giurisprudenza
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