Ricorso straordinario: la natura vincolante del parere del Consiglio di Stato è garanzia di maggior tutela per il cittadino

13 Apr 2023
13 Aprile 2023

Nel post del 18.05.2022, si dava atto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che consente al Presidente della Regione siciliana di decidere il ricorso straordinario in senso difforme dal parere del C.G.A.R.S. (art. 9, co. 5 d.lgs. 373/2003), diversamente dal Presidente della Repubblica che non può discostarsi dal parere vincolante del Consiglio di Stato (art. 14 d.P.R. 1199/1977, come novellato dall’art. 69 l. 69/2009).

Con la sentenza che si allega, la Corte costituzionale ha accolto la questione e dichiarato incostituzionale l’art. 9, co. 5 cit.

La Consulta ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto del ricorso straordinario, spiegando che solo la natura vincolante del parere reso dal Giudice amministrativo ha permesso di accrescere le tutele per il cittadino: in sede di ricorso straordinario è ora possibile sollevare questione di legittimità costituzionale, rinvio alla Corte di Giustizia dell’UE; inoltre, all’esito del ricorso stesso, sono ora possibili il ricorso per motivi di giurisdizione alla Corte di cassazione, nonché l’azione di ottemperanza.

Non vi è motivo perciò perché in Sicilia il ricorso straordinario segua regole diverse.

Con questa pronuncia della Consulta, si rafforza la tesi dottrinale secondo cui il ricorso straordinario è (almeno de facto) un ricorso per saltum al Consiglio di Stato (fosse anche a quella sua peculiare Sezione rappresentata dal C.G.A.R.S.).

Tutti uguali, quindi, in tutta Italia?

Non del tutto: il ricorso straordinario rimane radicalmente precluso nelle controversie che spetterebbero alla Sezione di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige (art. 7, co. 3 d.P.R. 426/1984). Si segnala che il TRGA Bolzano ha già dichiarato manifestamente infondata un’eccezione di incostituzionalità di questa norma, come riportato nel post del 15.03.2017.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Corte cost. n. 63-2023

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