Rimedi avverso il silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti del Comune
Nel caso di specie una società, di fronte al silenzio-diniego della P.A. rispetto alla propria istanza di accesso agli atti, non proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., ma avanzava una seconda istanza identica alla prima a distanza di mesi, per poi impugnare il secondo silenzio-diniego.
Il TAR Palermo ha chiarito che questo comportamento è da censurare, perché mira a eludere il termine di 30 giorni entro il quale doveva essere impugnato il primo silenzio significativo.
Una nuova istanza avrebbe potuto essere assentibile, solo in caso di nuove circostanze di fatto o di una miglior prospettazione dell’interesse sotteso.
Per risolvere il problema, dato che gli atti in questione sono di un Ente Locale e la loro pubblicità è garantita dall’art. 10 TUEL, il TAR suggerisce alla società di far presentare una nuova istanza da un altro privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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