Rinuncia agli atti del privato ricorrente e opposizione della P.A. resistente
Il TAR Sardegna ha ricordato che, in base all’art. 84, co. 4 c.p.a., il deposito dell’atto di rinuncia da parte del ricorrente, ancorché non proposto nelle forme di rito, comporta per il G.A. l’obbligo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel caso di specie, però, la P.A. ricorrente aveva depositato un atto di opposizione alla rinuncia agli atti ex art. 84, co. 3 c.p.a.
Il TAR ha rilevato che un simile atto, in assenza di una domanda che possa astrattamente radicare l’interesse alla prosecuzione del processo, non ha il potere di interferire nelle scelte processuali della ricorrente e non permette al G.A. di procedere d’ufficio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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