Riparto dell’onere della prova
Il TAR Veneto ribadisce che se il privato contesta l’assenza di una motivazione del provvedimento, basta che provi tale circostanza; se però ne contesta la scorrettezza, deve provarla con altri mezzi, che non possono essere solo testimonianze precedentemente rese e già analizzate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!