Riproposizione dei motivi in grado di appello

14 Dic 2021
14 Dicembre 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che alla parte vittoriosa in primo grado è consentito riproporre in appello i motivi di censura non esaminati o assorbiti in prime cure anche con semplice memoria non notificata, da depositarsi a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio; in ogni caso, alla riproposizione può provvedersi anche con appello incidentale (cfr. art. 101, co. 2 c.p.a.).

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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