Riproposizione dei motivi in grado di appello
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che alla parte vittoriosa in primo grado è consentito riproporre in appello i motivi di censura non esaminati o assorbiti in prime cure anche con semplice memoria non notificata, da depositarsi a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio; in ogni caso, alla riproposizione può provvedersi anche con appello incidentale (cfr. art. 101, co. 2 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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