Risarcimento del danno per impossibilità di ottenere il bene della vita in forma specifica, la cui titolarità è accertata in una sentenza del G.A.

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7982 del 2024) ha affermato che la domanda di risarcimento del danno per l’impossibilità di esecuzione del giudicato, proponibile per la prima volta in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, co. 3 c.p.a., deve ritenersi ammissibile non solo nei casi in cui la spettanza del bene della vita sia affermata direttamente dalla sentenza, ma anche nei casi in cui dalla sentenza del G.A. discenda, comunque, un obbligo conformativo che conduce – in ragione della successiva attività amministrativa e combinandosi con essa – al riconoscimento del bene della vita, la cui concreta attribuzione sia, tuttavia, divenuta successivamente impossibile.

È ammissibile la domanda di risarcimento del danno per l’impossibilità di esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, co. 3 c.p.a. anche nell’ipotesi in cui la sentenza ottemperanda non sia formalmente passata in giudicato stante la sua impugnazione per eccesso di potere giurisdizionale con ricorso per Cassazione ex art. 111, co. 8 Cost., in quanto l’utilizzo, da parte del citato art. 112, co. 3 c.p.a. del nomen iuris “giudicato” non può intendersi riferito al cd. giudicato formale, né all’accertamento giurisdizionale divenuto incontestabile anche sotto il profilo della giurisdizione, quanto, piuttosto alla portata sostanziale della pronuncia e, quindi, all’accertamento di merito in ordine alla situazione giuridica sostanziale oggetto del giudizio e all’impossibilità di una esecuzione in forma specifica degli effetti della pronuncia.

L’obbligazione risarcitoria ex art. 112, co. 3 c.p.a. richiede la ricorrenza dei presupposti costituiti dalla riconducibilità dell’impossibilità di ottenere in forma specifica l’esecuzione del giudicato alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e dall’insussistenza di una causa di giustificazione della condotta, la cui presenza precluderebbe l’insorgenza della responsabilità e, dunque, la nascita dell’obbligazione risarcitoria ex lege. In ordine al primo requisito, trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., fermo restando il regime probatorio operante nel processo amministrativo e costituito dalla regola della preponderanza dell’evidenza. Inoltre, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, opera il principio secondo il quale spetta al creditore di allegare e provare l’esistenza del titolo, mentre è onere della parte debitrice provare il caso fortuito (inteso come specifico fattore capace di determinare autonomamente il danno), comprensivo del fatto del terzo (che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno), rimanendo a suo carico il fatto ignoto in quanto inidoneo a eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cons. St. n. 8972-2024

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC