L’impugnabilità del decreto che decide il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica (o del Presidente della Regione Siciliana), di decisione di un ricorso straordinario, il decreto decisorio è impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma o di procedimento successivi al parere reso dal Consiglio di Stato (o dal C.G.A.R.S.); ciò in applicazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, e per la connessa esigenza di evitare che, attraverso l’impugnativa in sede giurisdizionale, si possa sindacare il giudizio espresso dall’organo giurisdizionale in sede consultiva, con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario.
L’art. 15 d.P.R. 1199/1971, nella parte in cui stabilisce la possibilità di impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dei decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari, se sono l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, dev’essere interpretato nel senso che il rimedio revocatorio si propone con un nuovo ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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