Se il ricorrente non ha ottenuto tutti i documenti utili per il giudizio
Il TAR Milano ha affermato che, a fronte della non integrale esibizione da parte della P.A. di atti ritenuti rilevanti per il giudizio o con lo stesso connessi, è onere della parte attivarsi tramite l’esercizio del diritto di accesso e delle azioni poste a garanzia dello stesso (art. 116 c.p.a.), non potendo, in caso contrario, la parte chiedere al Giudice di sopperire alle proprie lacune probatorie, assumendo in tal caso l’istanza istruttoria un carattere del tutto esplorativo e soprattutto ponendosi in violazione dei principi discendenti dal codice del processo amministrativo in materia di onere della prova e di perimetrazione del thema decidendum, che sono nella esclusiva titolarità della parte che agisce in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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