Se il ricorrente non ha ottenuto tutti i documenti utili per il giudizio

28 Ago 2025
28 Agosto 2025

Il TAR Milano ha affermato che, a fronte della non integrale esibizione da parte della P.A. di atti ritenuti rilevanti per il giudizio o con lo stesso connessi, è onere della parte attivarsi tramite l’esercizio del diritto di accesso e delle azioni poste a garanzia dello stesso (art. 116 c.p.a.), non potendo, in caso contrario, la parte chiedere al Giudice di sopperire alle proprie lacune probatorie, assumendo in tal caso l’istanza istruttoria un carattere del tutto esplorativo e soprattutto ponendosi in violazione dei principi discendenti dal codice del processo amministrativo in materia di onere della prova e di perimetrazione del thema decidendum, che sono nella esclusiva titolarità della parte che agisce in giudizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC