Sentenze di primo grado: appello o revocazione?
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, ai sensi dell’art. 106, co. 3 c.p.a., contro le sentenze dei TAR la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. La previsione va interpretata nel senso che contro le sentenze dei TAR è ammesso solo il rimedio della revocazione straordinaria, e non anche quello della revocazione ordinaria. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria sono identici ai termini dell’appello, i vizi di revocazione ordinaria delle sentenze dei TAR si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell’appello. L’impedimento “oggettivo” a proporre appello ricorre solo nel caso di revocazione straordinaria e non può logicamente ricorrere in caso di revocazione ordinaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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