Sovvenzioni pubbliche e questioni di giurisdizione
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di finanziamenti o sovvenzioni da parte della P.A.:
- a) qualora la norma di previsione affidi alla P.A. il discrezionale apprezzamento circa l’erogazione del contributo, spetta al G.A. la controversia sull’eventuale non concessione del beneficio;
- b) se invece il beneficio è concesso, spettano al G.O. le controversie, sulla mancata erogazione del fondo per mero comportamento omissivo, o perché la P.A. intenda far valere la decadenza del beneficiario del contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza;
- c) spetta al G.A. l’impugnazione dell’atto di autotutela o di revoca con cui la P.A. incida l’originario provvedimento di concessione del beneficio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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