Successione tra strumenti urbanistici
Il TAR Veneto ricorda che non sussiste alcun rapporto di presupposizione tra gli strumenti urbanistici che si succedono nel tempo, poiché ognuno è frutto di un’autonoma valutazione discrezionale (anche se poi le prescrizioni urbanistiche sono tra loro sovrapponibili nel contenuto).
Ha quindi affermato l’impossibilità di contestare un’illegittimità derivata della nuova deliberazione rispetto alla prima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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