Sul diniego dell’istanza di riduzione del vincolo di inedificabilità assoluta
Il TAR Veneto, annullando il provvedimento emesso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso consistente nel rigetto dell’istanza di riduzione del vincolo indiretto di inedificabilità assoluta imposto con D.M. 13 settembre 1971, si è soffermato sui poteri discrezionali di questo ente.
La ricorrente, in particolare, deduceva l’illegittimità del suddetto diniego per le seguenti ragioni: 1. l’amministrazione aveva omesso di comunicare l’avvio del procedimento all’interessato e neppure aveva notificato il preavviso di rigetto; 2. la Soprintendenza non aveva svolto le proprie valutazioni attraverso un’istruttoria proporzionale e congrua; 3. l’amministrazione non aveva tenuto conto dell’istruttoria già svolta con il decreto di riduzione del vincolo del 1997.
Tali censure sono state condivise dal Collegio.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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