Termine per i documenti
Recentemente il TAR Piemonte ha affrontato la questione relativa alla tardività del deposito dei documenti in vista dell’udienza di discussione, nel caso di ricorso proposto in sede di riassunzione a seguito di translatio iudicii.
Il Giudice ha ribadito, innanzitutto, che il giudizio ad quem e quello a quo sono tra loro se non nuovi e diversi, quantomeno distinti: pertanto, il giudizio riassunto avanti al g.a. segue la disciplina processuale dettata dal Codice del Processo Amministrativo.
Ne consegue che non è possibile l’applicazione delle norme processualcivilistiche sulla trasmissione del fascicolo d’ufficio da parte del giudice a quo; ed inoltre che il deposito tardivo dei documenti (fuori dal termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza) comporta l’inutilizzabilità dei medesimi.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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