Termine per i documenti

17 Apr 2019
17 Aprile 2019

Recentemente il TAR Piemonte ha affrontato la questione relativa alla tardività del deposito dei documenti in vista dell’udienza di discussione, nel caso di ricorso proposto in sede di riassunzione a seguito di translatio iudicii.

Il Giudice ha ribadito, innanzitutto, che il giudizio ad quem e quello a quo sono tra loro se non nuovi e diversi, quantomeno distinti: pertanto, il giudizio riassunto avanti al g.a. segue la disciplina processuale dettata dal Codice del Processo Amministrativo.

Ne consegue che non è possibile l’applicazione delle norme processualcivilistiche sulla trasmissione del fascicolo d’ufficio da parte del giudice a quo; ed inoltre che il deposito tardivo dei documenti (fuori dal termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza) comporta l’inutilizzabilità dei medesimi.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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