Appunti sul convegno dell’ordine degli Architetti sul RET
Pubblichiamo una nota redatta dal dottor Alberto Antico, che ha partecipato al convegno sul regolamento edilizio tipo, organizzato dall'ordine degli Architetti di Vicenza il giorno 11 aprile 2019 a Creazzo
scusate, l’anonimo, sono io. Non so perché non abbia riportato il nome.
Temo che la sintesi pubblicata crei un po’ di confusione. Il principio dell’invarianza contenuto nell’intesa stato regione è un principio chiarissimo e assolutamente condivisibile. L’intesa stato – regioni ci dice: state attenti, per favore usate la stessa lingua perché con tutti questi diversi idiomi non ci si capisce più nulla. E non poteva che dirlo precisando che questa traduzione non aveva effetti sul dimensionamento. Infatti di semplice TRADUZIONE si tratta. Per spiegarmi meglio:ogni comune ha una lingua propria e, da una certa data in poi (22 maggio 2018), deve garantire la traduzione in una lingua comune, a parità di dimensionamento, valori, parametri, indici [la traduzione non modifica i contenuti del testo!]. Quindi di traduzione si tratta. Devo essere in grado di comparare il volume di un edificio costruito a Roma con uno costruito a Torino o a Napoli, ma mantengo i mie criteri di dimensionamento.[E’ quello che accade quando andiamo a comprare un appartamento. La superficie commerciale di vendita è definita univocamente e non corrisponde ai criteri di conteggio delle superfici contenute nelle nostre norme, non modifica le consistenze, semplicemente rende comparabili unità abitative poste in località diverse.] Dopo di che è utile evitare che permangano, in ogni comune, la lingua originaria e la lingua comune e con il tempo [entro quest’anno], attraverso il procedimento della correlata variante urbanistica perché comunque degli effetti sul dimensionamento ci saranno [ma questa è una facoltà e non un obbligo: un comune potrebbe tenersi sempre il doppio conteggio anche se devo dire che la ritengo una scelta poco razionale e strategica anche considerato il generale obiettivo di “uniformizzazione” dei parametri], è importante approvare la variante urbanistica che ci consentirà non solo di predisporre il nuovo regolamento sulla base del regolamento edilizio tipo approvato dalla regione con dgrv 669/2018, ma anche di approvare la correlata variante urbanistica. In relazione poi ai diversi procedimenti di approvazione (regolamento con approvazione secca e variante urbanistica con adozione e approvazione), non è un problema nuovo e basterà far coincidere l’approvazione del regolamento con l’approvazione della variante urbanistica perché comunque l’adozione della variante (senza regolamento intendo) consente, attraverso le misure di salvaguardia, l’applicazione – fino all’approvazione della stessa – di quelle norme contenute nelle nta vigenti che non potranno più essere contenute nel REC e viceversa. .
Ritengo che “l’invarianza urbanistica ” non sia un principio, ma bensì una condizione per l’entrata in vigore delle definizioni, in assenza di variante del PI , quando queste incidono sul dimensionamento.
Ci sono due strade: riproporziono il PI con apposita variante (facendo salvi i diritti acquisiti nei piani attuativi) tenendo ferme le definzioni standard nazionali, oppure mi invento formule e definzioni ad arte del conteggio del volume per far salvo il PI senza adattarlo. Temo che il risultato, nel secondo caso, non sarà quello auspicato dal processo di riforma.
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