Termine per impugnare nel caso di conoscenza dell’atto da parte del difensore oppure di atto citato in una sentenza
Il TAR Veneto dichiara il ricorso irricevibile per tardità, poiché il ricorrente avrebbe dovuto impugnarli dal momento della loro piena conoscenza, che non coincide con la conoscenza dell'atto da parte del difensore.
La sentenza passata in giudicato, peraltro, facendo stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa (art. 2909 cod. civ.), deve presumersi, di regola, conosciuta dalla parte che ha intentato il giudizio e quindi idonea a far decorrere in capo alla parte rappresentata il termine di decadenza per impugnare i provvedimenti amministrativi lesivi ivi menzionati ed esaminati.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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