TP e fonti delle obbligazioni

22 Dic 2023
22 Dicembre 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, co. 1, I periodo c.p.c., nella parte in cui non consente di domandare un ATP ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico.

Nel giudizio a quo, un privato aveva acquistato un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva; aveva sostenuto spese per ristrutturarlo e aveva poi scoperto che, per un errore nella immissione nel possesso del bene, le opere edilizie avevano interessato non l’unità immobiliare aggiudicatagli, ma un’altra, ad essa adiacente, in comproprietà degli stessi esecutati. Chiedeva così un ATP ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto da questi ultimi a titolo di ingiustificato arricchimento.

Senza la pronuncia della Consulta, l’ATP sarebbe stato inammissibile, poiché il testo originario dell’art. 696-bis c.p.c. ammetteva tale procedimento solo per crediti derivanti da obbligazioni contrattuali e da fatto illecito.

Si confermano così ancora attualissime le parole di Gaio, transitate nel nostro attuale art. 1173 c.c.: “Le obbligazioni sorgono o da un contratto, o da un illecito, o da cause di diversa struttura” (“Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quondam iure ex variis causarum figuris” D.44,7,1 – Gaius 2 res cottidianae).

Post di Alberto Antico – avvocato

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