Tutela del demanio pubblico e questioni di giurisdizione

01 Ago 2025
1 Agosto 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che per i beni del demanio pubblico, l’art. 823, co. 2 c.c. attribuisce alla P.A. la tutela dei beni che ne fanno parte: ne deriva che, a tale fine, la P.A. può sia agire in via amministrativa (ad esempio, ricorrendo all’autotutela possessoria o adottando atti amministrativi d’ingiunzione al rilascio), sia avvalersi degli ordinari mezzi civilistici per la difesa della proprietà e del possesso.

Il legittimo esercizio dei poteri ex art. 823, co. 2 c.c. presuppone soltanto che il bene in questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, presumendosi da siffatta qualitĂ , iuris et de iure, la sua preordinazione al soddisfacimento di determinati interessi pubblici.

Laddove la P.A. scelga di avvalersi degli strumenti del diritto comune, la giurisdizione spetterà al G.O.; viceversa, l’esercizio del potere di autotutela possessoria rientra nella cognizione del G.A., in quanto l’utilizzo stesso di detto strumento, traducendosi in un provvedimento amministrativo ex se idoneo a incidere nella sfera giuridica del soggetto destinatario, implica una valutazione motivata (e sindacabile in giudizio) circa l’interesse pubblico al ripristino dell’utilizzazione collettiva del bene, nonché, soprattutto, il sorgere di una situazione di interesse legittimo in capo al destinatario del provvedimento di autotutela.

Post di Alberto Antico – avvocato

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