Un caso di atto endoprocedimentale autonomamente impugnabile
Nel caso di specie, al privato era irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001), per aver occupato il suolo pubblico in misura maggiore rispetto a quanto autorizzato.
Il privato, allora, presentava istanza di plateatico per la parte eccedente: la P.A., però, sospendeva il procedimento fino all’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria.
Il TAR Palermo ha qualificato tale atto di sospensione come endoprocedimentale, ma ha anche deciso che la sua impugnazione è ammissibile e fondata, perché la legge non dice che il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico sia subordinato al pagamento della citata sanzione pecuniaria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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