Un comitato spontaneo può ricorrere contro una discarica?

06 Ott 2014
6 Ottobre 2014

Segnaliamo sul punto una sentenza del Consiglio di Stato.

Si legge nella sentenza: "6. Merita innanzitutto favorevole considerazione il primo motivo dell’appello principale con cui, lamentando “I. Error in procedendo ed error in iudicando: Omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione processuale ed interesse ad intervenire del Comitato Scarica la Discarica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 CPC. Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 50 CPA. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti e ingiustizia manifesta”, la soc. Appignano Ambiente s.r.l. ha dedotto che i primi giudici avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di difetto di interesse e legittimazione ad intervenire in giudizio del Comitato “Scarica La Discarica”.

6.1. In tema di legittimazione di un comitato di cittadino per la protezione degli interessi ambientale, la giurisprudenza, che con indirizzo uniforme e consolidato ha originariamente ritenuto sicuramente legittimate le sole associazioni protezionistiche espressamente individuate con apposito decreto ministeriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986, al fine di evitare il possibile configurarsi di un’azione popolare, ha progressivamente ammesso la possibilità di valutare per caso la legittimazione (ad impugnare i provvedimenti amministrativi i materia di ambiente e conseguentemente anche quella ad intervenire nei relativi giudizi) anche in capo ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di natura ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed abbiano altresì un stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assume leso (ex multis, Cons. St., sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192; 17 luglio 2004, n. 5136; sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4123).

E’ stato sottolineato che ai fini della legittimazione non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, come quello della salvaguardia dell’ambiente, né l’astratta titolarità del diritto all’informazione ambientale, specie quando tale scopo associativo si risolve nell’utilizzazione delle finalità sociali ed ambientali per superare la carenza delle concrete ragioni di proposizione dell’azione giurisdizionale (Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5881), fermo restando che la necessaria sussistenza del requisito dello stabile collegamento con il territorio esclude la legittimazione di quei comitati occasionali, costituiti cioè proprio ed esclusivamente al fine di ostacolare specifiche iniziative asseritamente lesive dell’ambiente o per impugnare specifici atti (Cons. St., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4233; 19 febbraio 2010, n. 1001).

6.2. Nel caso di specie non sussisteva e non sussiste la legittimazione e l’interesse ad agire ed intervenire in giudizio del Comitato “Scarica la Discarica”, difettando il necessario requisito dello stabile e duraturo collegamento col territorio, giacché anche a voler prescindere dall’esiguità del numero degli associati (24 su circa 5000 abitanti) evidenziata dalla società appellante, lo stesso Comitato ha confessoriamente ammesso nella memoria di costituzione nel presente giudizio che la sua costituzione è avvenuta “…il giorno 8 marzo 2010 al preciso scopo di ostacolare e possibilmente impedire la realizzazione di discariche di rifiuti di qualsivoglia genere nel Comune di Appianano ed in località Campo di Bove”.

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 4928 del 2014

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