Al’abuso edilizio deve essere applicata la disciplina vigente al momento in cui la sanzione viene irrogata e non quella vigente al momento dell’abuso
Lo ricorda la sentenza del TAR Veneto n. 821 del 2013.
Scrive il TAR: "Quanto al secondo motivo, peraltro non coltivato dalla difesa istante nelle memorie conclusive, vale solo la pena di osservare che per quanto riguarda l’irrogazione della sanzione derivante dalla commissione di un abuso edilizio, deve essere applicata la disciplina vigente al momento in cui la sanzione viene irrogata e non con riferimento alla normativa vigente all’epoca in cui l’abuso è stato commesso, trattandosi di illecito permanente, che quindi impone la repressione secondo la disciplina vigente al momento in cui viene sanzionato Nel caso in esame, diversamente da quanto rilevato con il terzo motivo di ricorso, l’abuso è stato accertato e la sanatoria non è stata concessa proprio in ragione del contrasto dell’intervento con la disciplina".
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