Accertamento della illegittimità dell’atto a fini risarcitori
L'articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo stabilisce quanto segue: "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori".
Una sentenza del TAR Potenza esclude che la disposizione si applichi se in quello stesso processo non sia stata proposta una domanda risarcitoria, ma questo non esclude che la domanda solo risarcitoria venga proposta in un successivo separato processo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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