Convenzione urbanistica senza fideiussione: la Corte dei Conti del Veneto condanna il responsabile del procedimento e il segretario comunale

17 Ott 2022
17 Ottobre 2022

La Corte dei Conti del Veneto, con la sentenza n. 251/2022 ha condannato il Segretario generale ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico di un comune Veneto al pagamento in favore del Comune della somma, comprensiva di rivalutazione monetaria, di euro 284.946,00, oltre ad interessi dalla sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno, da ripartirsi nella misura rispettivamente del 70% e del 30% oltre alle spese di giudizio di euro 665,17.

La Corte, nella sentenza, postula le seguenti principali considerazioni.

"...Se, infatti, è vero che il merito delle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica compete esclusivamente all’organo di governo dell’ente, “è altrettanto vero che la conformità a legge degli atti di esecuzione di tali deliberazioni rientrano nell’ambito delle attività amministrative dell’ente, nell’adempimento delle quali i dirigenti devono applicare la legge e il Segretario comunale è tenuto a prestare assistenza e collaborazione al fine di garantirne la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” (Sez. III App. n. 22/2021). Si tratta, come è evidente, di una responsabilità esclusiva, propria della funzione dirigenziale, a cui è connesso il potere di adozione del provvedimento finale, in ordine alla quale la responsabilità dell’organo competente individuato dalla legge si pone su di un piano diverso da quella procedurale, eventualmente sussistente in capo al responsabile del procedimento."

Il responsabile del procedimento è, infatti, titolare di poteri organizzativi e direttivi della sequenza procedimentale, chiaramente elencati dall’ art.6 della l.n.241 del 1990, cui la sentenza opera giustamente espresso rinvio, trattandosi di “rilevanti e decisive funzioni ai fini provvedimentali con corrispondente grado di responsabilità”; (Sez. II App. sent.26 luglio 2016, n. 801)

«Il “ruolo” ricoperto dal Responsabile del procedimento postula una tipica responsabilità funzionale ex lege n. 241/1990, che comporta la sussistenza di un particolare rilievo da attribuire alla condotta causativa di danno, proprio in ragione del delicato ruolo ricoperto»). Sez. I App. sent. 25 giugno 2018, n. 252)

"...La misura del danno non può, come rappresentato dalle difese dei convenuti, essere ridotta (o, addirittura esclusa) in ragione della asserita compartecipazione causale del Notaio rogante nella stipula dell’atto di permuta. Infatti, se è vero che, come rappresentato dalla difesa, la legge notarile impone al Notaio di verificare se l’atto corrisponda effettivamente alla volontà delle parti e che la documentazione a supporto sia completa e corretta, e pur essendo facilmente rilevabile l’errore nell’indicazione della fideiussione, risulta in atti -come si è già avuto modo di dire- che il Notaio aveva messo a disposizione delle parti il testo dell’atto con ampio anticipo e che le stesse parti hanno avuto tempo e modo di esaminarlo, eventualmente rilevando errori (come, appunto, l’indicazione della fideiussione relativa alle opere di urbanizzazione e, quindi, estranea alle obbligazioni assunte con l’atto) od omissioni e, in ipotesi, la difformità dell’atto rispetto a quanto effettivamente voluto..."

Il Comune, afferma la Corte, non è un privato cittadino sprovveduto e privo delle necessarie conoscenze giuridiche: è un ente pubblico, dotato di segretario generale e di articolata struttura amministrativa a cui sono preposte figure dirigenziali, dovendosi presupporre che tali figure di vertice siano tutte dotate delle (necessarie) competenze professionali connesse al ruolo e alla funzione e, quindi, nel caso in esame, fossero in grado di formulare le opportune valutazioni in merito al contenuto della bozza di atto notarile e, a maggior ragione, di accorgersi dell’errore di individuazione della fideiussione.

La Corte rileva che l’omissione del doveroso controllo sulla fideiussione risulta connotata da ancor maggiore gravità se si considera che nella bozza dell’atto di permuta la clausola relativa alla fideiussione presentava ampi margini di incertezza, facendo riferimento ad una polizza rilasciata oltre un anno prima (il 15.2.2011), in una data coincidente esattamente con quella della stipula della convenzione e di importo diverso rispetto al valore dei beni oggetto di permuta e, non a caso, pari al valore delle opere di urbanizzazione di cui alla medesima, i cui contenuti non erano certo ignoti.

Post di Daniele Iselle
2 replies
  1. Anonimo says:

    Scusi Dott, Iselle- ma la condanna è avvenuta a seguito della mancata esecuzione delle opere , poi non coperte dalla polizza, o altro???

    Rispondi
    • ISELLE DANIELE says:

      La condanna, dalla lettura della sentenza, che ricordiamo è di primo grado, consegue alla mancata prestazione della garanzia dei terreni edificabili ceduti dal comune al privato in permuta alla realizzazione di cosa futura (appartamenti), mai realizzati per fallimento del soggetto attuatore privato che però in sede di stipula della convenzione aveva già ottenuto il trasferimento a suo favore della proprietà dei terreni edificabili senza garanzia.

      Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC